Ne hanno diritto: gli esportatori abituali di beni che, attraverso l’apposita “Dichiarazione di intento”, affermino di volersi avvalere di tale agevolazione, purché le esportazioni effettuate nel corso dell’anno solare precedente siano superiori al 10% del volume d’affari complessivo. Tale volume deve essere determinato senza tenere conto delle esportazioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale. Ne hanno diritto: gli Stati aderenti alla N.A.T.O.; le Organizzazioni Internazionali (per i soli usi istituzionali o ufficiali quali rappresentanze diplomatiche e consolari) riconosciute e appartenenti a Stati con i quali, in base a specifici accordi, viene concessa anche l’esenzione Imposta di consumo.Ne ha diritto: lo Stato Vaticano.